L’INDENNIZZO COMUNITARIO ALLE VITTIME DI REATI INTENZIONALI VIOLENTI ED IL PERDURANTE INADEMPIMENTO DEL GOVERNO ITALIANO

La Direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato, impone agli Stati Membri dell’Unione Europea, a partire dal 1° luglio 2005, di predisporre una tutela risarcitoria-indennitaria a favore delle vittime di reati internazionali violenti, ove risultino impossibilitate a conseguire direttamente dagli offensori il risarcimento dei danni.

Si stabilisce infatti, all’art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE che “Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative prevedano l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati internazionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo e adeguato delle vittime”.

 

Scopo della direttiva, come si evince dal paragrafo (6) del preambolo, è quello di garantire alle vittime di reato nel territorio dell’Unione Europea, testualmente, il DIRITTO di ottenere un indennizzo equo ed adeguato, indipendentemente dal luogo della Comunità Europea in cui il reato è stato commesso, stabilendo altresì, come si evince dal paragrafo (7) un sistema di cooperazione volto a facilitare alle vittime di reato l’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere.

In particolare detta direttiva, che al capo I si preoccupa di istituire le procedure di cooperazione tra gli stati membri allorquando il reato avvenga in situazione transfrontaliere, al Capo II testualmente istituisce Sistemi di indennizzo nazionali, dando con ciò attuazione al paragrafo (6) del preambolo: infatti l’art.12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE, stabilisce che “Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative prevedano l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati internazionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo e adeguato delle vittime”.

In buona sostanza, il Legislatore comunitario ha riconosciuto alle vittime di reati internazionali violenti ovunque commessi nel territorio dell’Unione Europeail diritto di ottenere un indennizzo statale nel momento in cui risultino impossibilitate a conseguire una tutela effettiva nei confronti dei loro offensori.

La base di tale indennizzo statale è l’esistenza di una pretesa civile impossibile da soddisfare, allorquando ad esempio l’autore del reato sia di fatto irreperibile o latitante ovvero si tratti di nullatente.

Tuttavia il Governo italiano non ha dato completa attuazione alla direttiva 2004/80/CE: infatti, tale inadempimento è stato sancito dalla Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 27 novembre 2007 (doc. 5), su ricorso del 26 febbraio 2007 della Commissione delle Comunità europee. La Quinta Sezione della Corte di Giustizia nella causa C-112/07 ha disposto che “non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio del 29 aprile 2004, 2004/80/CE, relativa all’indennizzo delle vittime di reato, la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva”.

Ad oggi, siffatto inadempimento permane nonostante l’emanazione del D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 204, che reca come titolo “Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato”, il cui contenuto però è decisamente scarno e lacunoso. Invero, con tale intervento il Governo Italiano, delegato dal Parlamento all’adozione della direttiva de quo con la legge comunitaria del 2005, non ha posto rimedio al suo inadempimento, ma si è limitato a disciplinare i momenti procedurali di collaborazione trasfrontaliera, con ciò recependo il solo Capo I della direttiva.

In particolare, il D.Lgs. n. 204/2007 non fornisce attuazione alcuna al disposto del citato art.12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE.

In giurisprudenza va segnalata la sentenza del Tribunale di Torino n. 3145 del 3 maggio 2010, vero e proprio “leading case” in materia, con la quale, previa riconoscimento dell’inadempimento nel Governo italiano nell’attuazione delle disposizioni dell’art. 12 comma 2° della direttiva2004/80/CE, in accoglimento della domanda attorea (l’attrice era vittima del reato di violenza sessuale compiuto da stranieri resisi latitanti) condannava la Presidenza del Consiglio al risarcimento del danno.

L’inadempimento del governo italiano apre la strada ad azioni legali da parte dei cittadini per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione di una direttiva, quale quella citata, idonea ad incidere direttamente su situazioni soggettive di cittadini degli stati membri. La Corte di Giustizia UE ha in merito una giurisprudenza consolidata: gli Stati membri inadempienti violerebbero infatti l’art. 10 del Trattato CE, che sancisce l’obbligo di leale cooperazione in capo agli Stati imponendo loro di adottare “tutte le misure di carattere generale e particolare” e, nello specifico, per quanto concerne la mancata o tardiva attuazione delle direttive, l’art. 249, comma 3°, del Trattato CE, che dispone testualmente che “la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi”.

Già da tempo quindi la Corte di Giustizia riconosce, in modo pacifico ed incontrovertibile, a favore dei cittadini europei non solo la titolarità dei diritti che nascono dall’ordinamento comunitario ma anche il diritto a veder recepita la normativa comunitaria, con conseguente diritto al risarcimento del danno in caso di inadempimento del legislatore nazionale (sentenza Francovich c. Repubblica Italiana e Bonifaci c. Repubblica Italiana, Corte di Giustizia CE, 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90).

A livello nazionale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis, Cass. Civ., sez. un., 17 aprile 2009, n. 9147; Cass. Civ.,  sez. III, 11 marzo 2008, n. 6427) ha recepito  i principi fondanti la responsabilità degli Stati membri per la mancata attuazione delle direttive affermati dalla Corte di Giustizia CE (sentenza Brasserie du pecheur SA c. Repubblica feferale di Germania e The Queen e Secretary of State for Trasport c. Factortame LTD, Corte di Giustizia CE, 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93) secondo cui:

–  “nell’ipotesi in cui una violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro sia imputabile al legislatore nazionale che operi in un settore nel quale dispone di un ampio potere discrezionale in ordine alle scelte normative, i singoli lesi hanno diritto al risarcimento qualora la norma comunitaria violata sia preordinata ad attribuire loro diritti, la violazione sia manifesta e grave e ricorra un nesso causale diretto tra tale violazione e il danno subito dai singoli”;

– “il giudice nazionale non può, nell’ambito della normativa che esso applica, subordinare il risarcimento del danno all’esistenza di una condotto dolosa o colposa dell’organo statale al quale è imputabile l’inadempimento, che si aggiunga alla violazione manifesta e grave del diritto comunitario”;

– “il risarcimento deve essere adeguato al danno subito, spettando all’ordinamento giuridico interno stabilire i criteri di liquidazione, che non possono essere meno favorevoli di quelli applicabili ad analoghi reclami di natura interna, o tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento”;

– “subordinare il risarcimento del danno al presupposto di una previa constatazione, da parte della Corte, di un inadempimento del diritto comunitario imputabile ad uno Stato membro urterebbe contro il principio dell’effettività del diritto comunitario, poiché tale presupposto porterebbe ad escludere qualsiasi risarcimento tutte le volte che il preteso inadempimento non abbia costituito oggetto di un ricorso proposto dalla Commissione ai sensi dell’art. 169 del Trattato e di una dichiarazione di inadempimento pronunciata dalla Corte”.

Alla luce di quanto sin qui esposto, è evidente che l’inadempimento dello Stato italiano presenta tutte le caratteristiche per concretizzare una responsabilità civile verso tutte le vittime di reati internazionali violenti impossibilitate ad usufruire del meccanismo di indennizzo statale introdotto dal Legislatore comunitario con la Direttiva 2004/80/CE.

La Suprema Corte a sezioni unite in una recente pronuncia ha precisato che “per risultare adeguato al diritto comunitario, il diritto interno deve assicurare una congrua riparazione del pregiudizio subìto dal singolo per il fatto di non aver acquistato la titolarità di un diritto in conseguenza della violazione dell’ordinamento comunitario”. Inoltre, ha accolto l’orientamento giurisprudenziale  (in particolare, Cass. Civ., sez. lav., 5 ottobre 1996, n. 8739; Cass. Civ., 11 ottobre 1995, n. 10617; Cass. Civ., 19 luglio 1995, n. 7832) che esclude la natura extracontrattuale della responsabilità dello Stato per mancato o tardivo recepimento di una direttiva, inquadrandola come responsabilità per la violazione di una obbligazione ex lege dello Stato inadempiente, di natura indennitaria (Cass. Civ., sez. un., 17 aprile 2009, n. 9147).

Alla luce delle norme e della giurisprudenza citate per le vittime dei reati intenzionali violenti si apre quindi la strada dell’azione risarcitoria nei confronti del Governo italiano.

Ciò con l’amara constatazione che lo stesso Governo, anziché garantire ed indennizzare le vittime dei reati così come previsto dal diritto comunitario, le costringe ad una lunga e costosa trafila giudiziaria.

Avv. Simeone Sardella

Dott.ssa Lorena Codispoti