L’IMPATTO DEL CORONAVIRUS SUI CONTRATTI DEL TURISMO E DI VIAGGIO. (Avv. Riccardo Pizzi – Dott.ssa Maria Giulia Vichi, Studio Legale Associato Riccio Pianelli Pizzi Sardella)

Le misure del contenimento del contagio Covid-19, comprimendo alcuni diritti costituzionali, ha inevitabilmente limitato anche la libertà di circolazione dei cittadini.

Tali provvedimenti hanno inevitabilmente inciso sul normale svolgimento dei rapporti obbligatori e, per quel che ci interessa, sui contratti nel settore turistico.

Molti viaggiatori si sono trovati nell’impossibilità di usufruire dei contratti di trasporto, di ospitalità e di viaggio e conseguentemente delle vacanze, prenotate mesi prima dello scatenarsi della pandemia e dell’emergenza sanitaria globale.

Al fine di temperare le conseguenze negative causate dalla situazione emergenziale, il Legislatore è intervenuto con l’articolo 28 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 relativo ai contratti di viaggio1 e ai cd. pacchetti turistici2, e con l’articolo 88 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, il c.d. “Cura Italia”, con particolare riferimento ai contratti di soggiorno. Successivamente, il D.L. del 2 marzo è stato abrogato ed in sede di conversione del D.L. 17 marzo n. 18, operata con la Legge 24 aprile 2020 n. 27, sono state inserite delle previsioni in tema di contratto di viaggio e di pacchetti turistici attraverso l’inserimento del nuovo articolo 88bis.

L’articolo 28 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 prevedeva la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ex art. 1463 cod.civ., in relazione sia ai contratti di trasporto, che alle iniziative di qualsiasi natura (come eventi o ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico), da eseguirsi durante il periodo di efficacia delle misure di contenimento per i soggetti per cui era stata disposta la quarantena o che avevano prenotato dei viaggi nelle zone interessate dal contagio o anche per soggetti che dovevano partecipare a concorsi pubblici o eventi/manifestazioni di varia natura, poi sospesi dalle autorità; l’articolo prevedeva anche le modalità con cui ottenere il rimborso del biglietto. Il viaggiatore avrebbe dovuto fare richiesta entro 30 giorni:

  • dalla cessazione di una delle situazioni indicate nel primo comma dell’articolo;

  • dalla comunicazione del vettore dell’annullamento, della sospensione o del rinvio della procedura selettiva, o dell’evento.

  • dalla data prevista per la partenza;

il vettore poi, una volta ricevuta la comunicazione, entro 15 giorni dalla ricezione, avrebbe dovuto procedere al rimborso mediante:

  • rimborso integrale del corrispettivo versato per il titolo del viaggio;

  • voucher di pari importo da utilizzarsi entro un anno dall’emissione.

Questa possibilità era prevista anche per i contratti c.d. pacchetti turistici, disciplinati dal comma 5 dell’articolo 28 del D.l. 2 marzo 2020, n.9, il quale prevedeva che, i soggetti –menzionati nel comma 1 dello stesso articolo che si fossero visti annullare il viaggio, potevano esercitare il diritto di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi dell’articolo 41 del Codice del Turismo3. Tuttavia, nonostante l’espresso richiamo al Codice del Turismo, il decreto ha previsto una deroga in quanto l’organizzatore del viaggio avrebbe potuto offrire al viaggiatore:

  • un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore,

  • un rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.).

  • un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

In questo regime speciale è quindi l’organizzatore il quale, in caso di recesso del pacchetto turistico, dispone della facoltà di scelta (mentre nel regime ordinario tale facoltà è il viaggiatore).

Alla base di questa deroga vi sarebbe un obbligo di solidarietà tra le parti, volto al contemperamento tra l’interesse dei consumatori e l’interesse di uno dei comparti più colpiti dalla pandemia, il comparto del turismo, visto che il prolungarsi delle misure di contenimento ha reso difficoltoso, ed in alcuni casi impossibile, reperire delle risorse finanziarie tali per ottemperare tutti gli obblighi di rimborso; il voucher avrebbe quindi concesso una dilazione temporale alle imprese turistiche.

Tuttavia questa scelta sembra in contrasto con la tutela del consumatore, considerato di norma come parte contrattuale “più debole”. Nella maggior parte dei casi, è infatti prevedibile che il conusmatore preferisca il rimborso della somma, piuttosto che un voucher, da fruire entro un anno, senza avere la certezza di poter partire, stante da una parte i riflessi negativi, soprattutto economici, che ha causato questa situazione emergenziale, e dall’altro il forte stato di incertezza che ci si troverà ad affrontare appena la pandemia sarà rientrata.

Queste disposizioni sono state abrogate con la Legge di conversione del D.l. 17 marzo 2020 n.18, la Legge 24 aprile 2020 n. 27, e sono state aggiunte al Decreto legge le previsioni riguardanti i contratti di pacchetto turistico e di viaggio all’articolo 88bis, articolo che da una parte ribadisce quanto già affermato nell’articolo 28 del D.l. 2 marzo 2020, n. 9, dall’altra però contiene un’aggiunta importante.

Si è previsto infatti che il vettore o la struttura ricettiva o l’organizzatore di pacchetti turistici, abbia a disposizione non più 15 giorni ma 30 giorni per il rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno, ovvero all’emissione di un voucher.

Sono state inoltre inserite delle nuove previsioni, quali ad esempio il diritto di recesso dai contratti di viaggio che può anche essere esercitato dal vettore, e nel caso di pacchetti turistici anche dall’impresa turistica – «previa comunicazione tempestiva all’acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» – con conseguente scelta (sempre per il vettore e l’impresa turistica) tra il rimborso integrale delle spese o l’emissione del voucher.

Per quanto concerne i paccheti turistici il comma 6 esamina il problema riprendendo le disposizioni dell’art. 28 comma 5 del D.l. 2 marzo 2020 n. 9, ossia prevedendo la scelta tra il rimborso integrale o l’emissione del voucher, tale norma si pone espressamente in deroga con l’articolo 41, comma 6 del Codice del Turismo – secondo cui al recesso del turista, il rimborso integrale del viaggio sia effettuato per il pacchetto senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, entro 14 giorni dal recesso – prevedendo che il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.

Inoltre al comma 12 dell’art. 88bis si è previsto espressamente che il voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e soprattutto si specifica che non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

Anche qui, alla base della deroga vi sarebbe la tutela del comparto turistico, gravemente colpito dalla pandemia, facendo tuttavia arretrare la tutela del consumatore stante l’imposizione di una prestazione alternativa scelta dalla controparte (il voucher).

Va segnalato che ad oggi pende innanzi all’Antitrust l’esposto di un’Associazione di consumatori con cui è stato chiesto l’avvio di una istruttoria per pratica commerciale scorretta per quelle attività che hanno negato ai viaggiatori la restituzione di quanto pagato per i viaggi cancellati.

Ben diversa è invece la soluzione offerta del legislatore francese con l’ordinance 615 del 25 marzo 2020. Qui si è previsto infatti che, anziché il rimborso integrale del viaggio, i vettori, gli organizzatori dei pacchetti turistici o le imprese turistiche possano emettere un voucher di pari importo ma, al fine di far fruire al cliente questo voucher, le imprese devono necessariamente formulare una proposta di una prestazione alternativa identica o equivalente a quella originariamente concordata, da effettuarsi entro 3 mesi dalla notifica della risoluzione dei contratti con validità di 18 mesi. Al termine dei 18 mesi, in caso di mancata conclusione del contratto relativa a questa nuova prestazione, i venditori dovranno procedere al rimborso integrale di quanto versato dal viaggiatore.

Si nota come nella disciplina emergenziale francese, nonostante si conceda la possibilità alle imprese di proporre una prestazione alternativa al rimborso integrale, resta comunque una più marcata tutela del consumatore, cosa che ad oggi nella disciplina emergenziale italiana non accade.

Va inoltre segnalato che secondo la Commissione U.E. la pratica dei voucher viola i diritti dei consumatori riconosciuti dell’Unione europea ed è in contrasto con la normativa comunitaria.

Senigallia, 15/05/2020.

Avv. Riccardo Pizzi, Dott.ssa Maria Giulia Vichi

Studio Legale Associato Riccio Pianelli Pizzi Sardella

 

Note:

1Sono i contratti che hanno ad oggetto il trasporto delle persone dal luogo di partenza a quello di destinazione, ma anche altri servizi come l’albergo, le escursioni, il vitto etc. È un’espressione che sintetizza quindi due tipologie contrattuali: il contratto di organizzazione di viaggio e il contratto di intermediazione di viaggio.

2Disciplinato dagli artt. 82-100 del D. Lgs. 206/2005, consistente nella vendita a un prezzo forfettario di un viaggio, di una vacanza di durata superiore alle 24 ore, o interessante almeno una notte, nonché di servizi quali l’alloggio, l’organizzazione di itinerari, visite, escursioni ecc. Specifica attenzione è riservata in questo caso agli elementi informativi che occorre fornire al cliente e alle possibili modificazioni delle condizioni contrattuali. Più precisamente, è previsto che il cliente possa recedere solo a seguito di modificazioni significative e che l’agenzia di viaggi possa proporre prestazioni diverse ma equivalenti, sia prima sia dopo l’inizio del viaggio.

3Articolo modificato recentemente dal D.lgv. 62/2018, attuativo della direttiva UE 2015/2302 del 25 novembre 2015 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati.

Al 4 comma si prevede espressamente che in caso di circostanze straordinarie ed inevitabili che avvengono nel luogo di destinazione de viaggio, il turista ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto ma non ha diritto ad alcun indennizzo supplementare.

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