CONTRATTI TELEFONICI – UTENZA DOMESTICA – ATTIVAZIONE LINEA SENZA AUTORIZZAZIONE – TUTELA CONSUMATORE – DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE.

Con la sentenza pubblicata (n. 281 del 2009) il Giudice di Pace di Senigallia riconosce ad un utente telefonico privato il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a seguito dell’arbitraria attivazione di un contratto telefonico voce ed internet da parte di una compagnia telefonica.

 

Il risarcimento del danno non patrimoniale, nello specifico, viene riconosciuto a seguito della violazione dell’art.15/2° co. D.Lgs. n. 196/03 che riconosce la risarcibilità di tale danno in caso di violazione delle norme che tutelano la raccolta ed il trattamento dei dati personali, come avvenuto nel caso di specie.
(Avv.ti Paola Riccio e Riccardo Pizzi)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI SENIGALLIA

Nella persona del Dott. Rotunno Giovanni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 799 del Ruolo Generale egli Affari Civili dell’anno 2008, passata in decisione all’udienza del giorno 01/07/2009,

PROMOSSA DA

M.P., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paola Riccio e Riccardo Pizzi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Senigallia, via Smirne n. 27, giusta delega a margine del ricorso; parte attrice

CONTRO

W.T. S.p.A., in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Caio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Tizia in Senigallia giusta delega in atti; parte convenuta
Oggetto della causa: Pagamento Somma.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Attore: come in atti
Convenuta: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione per l’udienza del 08/10/2008 il Sig. M.P. evocava in giudizio la W.T. S.p.A. in persona del legale rappr. p.t. a fronte dell’attivazione arbitraria del servizio di accesso disaggregato sulla propria utenza domestica, senza che fosse stato mai sottoscritto alcun contratto avente ad oggetto tale servizio, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: a) dichiarare che la convenuta ha attivato un servizio senza alcuna autorizzazione contrattuale; b) accertare l’inesistenza e/o la nullità del rapporto contrattuale tra le parti; c) condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali per € 530,00 oltre interessi legali; d) condannare la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, nelle sue componenti morali ed esistenziali, quantificate in € 1.800,00 oltre interessi legali e spese di giudizio.
Si costituiva, con comparsa di rispsota, la W.T. S.p.A. in persona del leg. rappr. p.t. che, sollevando in rito l’eccezione di improcedeibilità della domanda, contestava tutto quanto riportato nel’atto introduttivo e ne chiedeva il rigetto perchè infondato in fatto ed in diritto.
All’udienza del 08/10/2008 e poi a quelle successive le parti riferivano i fatti, contestavano, eccepivano, formulavano i mezzi di prova, si provvedeva per quanro necessario all’isruttoria, discutevano la causa e precisavano le conclusioni, come da verbali.
Il G.d.P., ritenuta la fase istruttoria e la causa sufficientemente documentata, rinviava a sentenza trattenendo fascicolo e relativi atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e, pertanto, viene accolta nei termini sottoscritti.
Preliminarmente, sull’eccezione sollevata dalla convenuta, giova sottolineare che la delibera n. 182/02/CONS, richiamata e depositata dalla stessa, non è applicabile al caso di specie in quanto abrogata dalla delibera n. 173/07/CONS.
La circostanza che il contratto di telefonia, ricondotto nel’alveo dei contratti di somministrazione, secondo la convenuta, non richiede la forma scritta ad substantiam, è priva di ogni fondamento legislativo e giuridico.
Sulla fondatezza della presente azione devono darsi per acclarate e provate, per stessa ammissione della convenuta, le circostanze di fatto poste dall’attore a fondamento della propria pretesa. E’ stato provato che il M.P. non hai mai sottoscritto alcun contratto con la W.T. S.p.A. e che questa, all’ordine di esibizione, non ha depositato in giudizio il contratto da essa stessa evocato.
Nel caso in ispecie la convenuta ha trattato i dati perosnali senza alcuna autorizzazione, violando i diritti di riservatezza dell’attore.
In conclusione, dall’esqame della docuemntazione in atti e dall’istruttoria, è emerso che la W.T. S.p.A., gestendo i dati personali dell’attore, senza alcuna sua autorizzazione, ha attivato un contratto a nome del M.P. Senza che il medesimo avesse sottoscritto alcunchè con la stessa e, cosa ancor più grave, si è spinta sino al distacco materiale della linea telefonica domestica dell’attore.
Sul risarcimento del danno patrimoniale subito, l’attore si è dovuto presentare davanti al CO.RE.COM. delle Marche sostenendo delle spese che non avrebbe effettuato se la controparte si fosse comportata linearmente e, pertanto, per la documentazione presentata, appare giustificata la pretesa di € 530,00.
Sul risarcimento del danno non patrimoniale, per quanto emerso in istruttoria, tenuto conto delle circostanze negative vissute dall’attore nel periodo di disattivazione immotivata delle linea telefonica, si deve ritenere che sussistano le condizioni di risarcibilità di cui all’art. 15 co. 2° D.Lgs. n. 196/03, che espressamente prevede il danno non patrimoniale in caso di violazione delle norme che tutelano la raccolta ed il trattamento dei dati personali. Tale danno, considerato che per ben 39 giorni l’attore è stato privato abusivamente della linea telefonica ed internet nella propria abitazione, e considerato che la convenuta ha violato i diritti dell’attore alla propria privacy appare equo e giusto quantificarlo nella misura di € 1.000,00.
Da quanto sopra riportato in fatto ed in diritto, si deve ritenere la domanda attorea fondata, stante l’assenza di argomentazioni valide e convincenti di parte convenuta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono definite come in dispostivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Senigallia, nella persona del Dott. Giovanni Rotunno, definitivamente pronunciando, anche in via equitativa, sulla domanda dell’attore M.P. Nei confronti della convenuta W.T. S.p.A., in persona del leg. rappr. p.t., così provvede:
Accoglie la domanda attorea e, per l’effetto:
Condanna la parte convenuta al pagamento della somma di € 1.530,00 a favore del sig. M.P., a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo;
Condanna la parte convenuta alla spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.940,00, di cui € 150,00 per spese, € 980,00 per diritti, € 810,00 per onorari oltre al 12,5% dei diritti ed onorari, per spese generali, CPC ed IVA come per legge.
Così deciso in Senigallia il 24/07/2009.
Il Giudice di Pace
Dott. Giovanni Rotunno