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Compagnie telefoniche - servizi non richiesti - risarcibile il danno patrimoniale e non patrimoniale |
CONTRATTI TELEFONICI – UTENZA DOMESTICA – ATTIVAZIONE LINEA SENZA AUTORIZZAZIONE - TUTELA CONSUMATORE – DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE. Con la sentenza pubblicata (n. 281 del 2009) il Giudice di Pace di Senigallia riconosce ad un utente telefonico privato il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a seguito dell'arbitraria attivazione di un contratto telefonico voce ed internet da parte di una compagnia telefonica.
Il risarcimento del danno non patrimoniale, nello specifico, viene riconosciuto a seguito della violazione dell'art.15/2° co. D.Lgs. n. 196/03 che riconosce la risarcibilità di tale danno in caso di violazione delle norme che tutelano la raccolta ed il trattamento dei dati personali, come avvenuto nel caso di specie. REPUBBLICA ITALIANA Nella persona del Dott. Rotunno Giovanni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 799 del Ruolo Generale egli Affari Civili dell'anno 2008, passata in decisione all'udienza del giorno 01/07/2009, PROMOSSA DA M.P., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paola Riccio e Riccardo Pizzi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Senigallia, via Smirne n. 27, giusta delega a margine del ricorso; parte attrice CONTRO W.T. S.p.A., in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Caio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Tizia in Senigallia giusta delega in atti; parte convenuta
Attore: come in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione per l'udienza del 08/10/2008 il Sig. M.P. evocava in giudizio la W.T. S.p.A. in persona del legale rappr. p.t. a fronte dell'attivazione arbitraria del servizio di accesso disaggregato sulla propria utenza domestica, senza che fosse stato mai sottoscritto alcun contratto avente ad oggetto tale servizio, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: a) dichiarare che la convenuta ha attivato un servizio senza alcuna autorizzazione contrattuale; b) accertare l’inesistenza e/o la nullità del rapporto contrattuale tra le parti; c) condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali per € 530,00 oltre interessi legali; d) condannare la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, nelle sue componenti morali ed esistenziali, quantificate in € 1.800,00 oltre interessi legali e spese di giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea è fondata e, pertanto, viene accolta nei termini sottoscritti. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Senigallia, nella persona del Dott. Giovanni Rotunno, definitivamente pronunciando, anche in via equitativa, sulla domanda dell'attore M.P. Nei confronti della convenuta W.T. S.p.A., in persona del leg. rappr. p.t., così provvede: |